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                 LABORATORIO BOLOGNESE RESTAURO LEGNO

 

                            S T A T U T O

 

DENOMINAZIONE                    ART.1

E' costituita una associazione culturale denominata " Laboratorio Bolognese Restauro Legno ” che persegue esclusivamente finalità di solidarietà con esclusione di ogni fine di lucro anche indiretto.

L'associazione ha durata illimitata e non ha carattere politico, ne commerciale, ne' speculativo, né sindacale, ma ha carattere esclusivamente culturale.

 

 

SEDE                                   ART.2

L’associazione ha sede in Bologna, il trasferimento della sede non può avvenire fuori della Regione Emilia Romagna e deve essere proposto dal Presidente e deliberato dai soci.

 

 

ATTIVITA' E SCOPI                 ART.3

L'associazione, nell'ambito dell' attività di volontariato, si propone di :

  • Favorire la tutela la conservazione e la valorizzazione dell'arredamento storico ed artistico con particolare riferimento al mobile, presso Enti Pubblici fornendo ai medesimi, gratuitamente, consulenza tecnica e prestazioni di mano d'opera tramite i propri soci;

  • Studiare. approfondire e diffondere la conoscenza del patrimonio storico ed artistico nel campo dell'arredamento con particolare riferimento al mobile;

  • Studiare, approfondire, praticare e divulgare le tecniche di restauro del mobile;

  • Favorire l'interscambio delle conoscenze e delle tecniche di restauro acquisite anche tra membri ed associazioni U.E. ;

Gli obiettivi dell'associazione potranno essere perseguiti anche mediante l'organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento, pubblicazioni, recensioni, traduzioni e quanto sarà utile per il conseguimento dello scopo sociale .

 

 

PATRIMONIO                          ART.4

Il patrimonio dell'associazione e costituito da :

  a) contributi dei soci;

  b) contributi dei privati;

  c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche

  d) donazioni e lasciti testamentari ;

  e) rimborsi derivanti da convenzioni ;

  f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere alcuna quota in caso di recesso.

 

SOCI                                  ART.5

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età .

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta indirizzata ai Presidente e deve contenere gli elementi identificativi del richiedente nonché la dichiarazione dalla quale risulti il motivo della richiesta di iscrizione e la conoscenza dello Statuto dell'associazione .

L'iscrizione ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne delibera l'accoglienza.

 

QUOTA  ASSOCIATIVA            ART.6

La quota associativa e annuale dovrà' essere versata da tutti i soci .

Essa è valida per l'anno solare in corso e scade il 31 dicembre.

Hanno diritto di voto solo i soci che hanno versato la quota associativa per l'anno solare in corso.

 

Il socio, in regola con le quote sociali, ha diritto a :

-.partecipare agli incontri promossi dall'associazione;

- fruire tutti i vantaggi eventualmente offerti dall'associazione ;

- far parte di commissioni di lavoro eventualmente costituite ;

- partecipare all'assemblea generale dei soci con diritto di voto.

 

Il socio è tenuto a :

- osservare le norme del presente statuto nonché' le deliberazioni degli organi  

    dell'associazione

- partecipare alle attività di volontariato organizzate dall'associazione sapendo che la sua

   attività' è completamente gratuita.

 

La qualifica di socio si perde per decesso. dimissioni, morosità ed indegnita'.

Le dimissioni verranno indirizzate al Presidente dell'associazione e ratificate dal Consiglio Direttivo

ll decadimento per morosità di un socio è deliberato dal Consiglio Direttivo qualora il socio non sia in regola con il versamento della quota.

 

Il decadimento per indegnita' verrà deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri . In tal caso il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria decorso il termine di sei mesi dalla data di notifica della ratifica .da parte dell'Assemblea generale dei soci.

 

 

ORGANI SOCIALI                       ART.7

Gli organi dell'associazione sono :

  a) L'Assemblea Generale dei Soci.

  b) Il Consiglio Direttivo,

  c) Il Presidente,

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI    ART.8

L'assemblea generale dei soci e composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto , obbligano tutti i soci. 

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta , da altro socio, in regola con il pagamento della quota associativa, e non può rappresentare più di un socio.

 

L'assemblea generale dei soci hai seguenti compiti :

1) Approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio annuale della associazione nonché' la relazione del Consiglio Direttivo. Quando particolare esigenze lo richiedono il termine di approvazione può essere prorogato di sei mesi.

2) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo. l'ammontare della quota associativa annua, le sue modalità di pagamento e le sue eventuali variazioni.

3) Fare proposte riguardanti l’attività associativa da sottoporsi al Consiglio Direttivo.

4) Procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

5) Modificare lo Statuto Sociale.

6) Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione.

7) Ratificare il decadimento di un socio per indegnita' deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputa opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci risultanti dal libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Si reputa regolarmente effettuato un avviso di convocazione inviato all' indirizzo risultante dal libro soci.

La convocazione viene fatta con avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata, consegna all'ufficio postale o a mano almeno 8 ( otto ) giorni prima dell'adunanza oppure mediante pubblicazione sul bollettino dell'associazione o mediante affissione presso la sede sociale .

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.

 

In mancanza delle formalita' suddette l'Assemblea generale dei soci si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci che ne hanno diritto e l'intero Consiglio Direttivo.

 

L'assemblea e presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza, dal Vice-Presidente e da altra persona designata , tra i soci, dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario e occorrendo sceglie tra gli intervenuti all'assemblea due scrutatori.

 

Le assemblee in prima convocazione sono valide quando è presente, anche per delega, almeno la meta' dei soci aventi diritto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra  la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di 24 (ventiquattro) ore.

 

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Per la modifica dello Statuto sociale è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno i tre- quarti dei soci ed il voto favorevole e della maggioranza dei presenti .

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto .

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO              ART.9

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, e fino ad un massimo di nove membri che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono essere scelti trai soci.

In caso di decesso o di dimissioni di un componente del Consiglio, l'assemblea generale dei soci, alla sua prima riunione , dovra' procedere alla sua sostituzione.

 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. essendo ad esso demandato tutto ciò che dal presente Statuto non e richiesto in modo tassativo al1'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o ad uno dei suoi membri tutte o parte delle attribuzioni che gli competono, limitatamente alla ordinaria amministrazione.

Può altresì' nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può accettare o meno le richieste di iscrizione dei soci, valutare eventuali infrazioni da pane dei soci e deferirle all'assemblea, delibera altresì il decadimento per indegnità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne è fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

 

La convocazione viene fatta dal presidente con assiso spedito ai membri del consiglio a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale o a mano o via fax, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare urgenza. la convocazione può essere fatta via fax o con telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

La riunione del Consiglio Direttivo e comunque valida se vi e la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri . Non sono ammesse le deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanza sono firmati dal presidente e dal segretario.

Le cariche elettive dell'associazione sono svolte a titolo di volontariato e sono gratuite.

I1 Consiglio Direttivo potrà deliberare rimborsi per spese effettivamente sostenute.

 

 

PRESIDENTE                            ART. 10

Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, azioni e ricorsi in qualsiasi grado e sede di giurisdizione nominando avvocati, procuratori alle liti e difensori in genere .

 

 

BILANCIO                              ART.11

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno .

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio predispone il bilancio con la situazione patrimoniale , il conto economico ed una relazione circa l'andamento della gestione, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Copia del bilancio e della relazione saranno depositati in sede a disposizione dei soci 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea di approvazione del bilancio.

 

 

LIQUIDAZIONE                       ART.12

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo alla liquidazione dell'associazione, l'Assemblea generale dei soci determinerà le modalità della liquidazione e la devoluzione dei beni ad altra associazione di volontariato con analoghe finalità.

 

 

CLAUSOLA RESIDUALE               ART.13

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni di volontariato.

Per le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione  del presente statuto sarà

competente il Foro di Bologna.

 

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